Descrizione
Descrizione
Il Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, ha approvato una nuova misura di sostegno alle famiglie: il contributo economico al genitore separato o divorziato o non convivente, in stato di bisogno, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica di COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa nel periodo 8 marzo 2020-31 marzo 2022.
A partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo del corrente anno è possibile presentare la domanda per ottenere, in presenza dei necessari requisiti, il nuovo Bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi.
DESTINATARI
Il contributo è erogato esclusivamente al genitore separato, divorziato o non convivente, che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per sé e per i figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave, o lo abbia ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza.
REQUISITI
Per accedere al contributo, il genitore richiedente deve dimostrare di essere in stato di bisogno e di essere convivente con figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno. Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del genitore richiedente, relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, deve essere inferiore o uguale all'importo di euro 8.174,00.
COME INVIARE LA DOMANDALa domanda deve essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica presente sul sito dell’Inps www.inps.it, alla voce “punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Alla piattaforma si accede tramite SPID, CIE o CNS.La domanda non può essere presentata per il tramite di intermediari di fiducia o CAF.
Indirizzo di contatto
Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti possono essere formulate al Dipartimento per le politiche della famiglia all’indirizzo di posta elettronica dipofam@governo.it. Tale modalità di contatto ha carattere esclusivo.
Responsabile del procedimento è il dirigente-coordinatore del Servizio I - Interventi a favore della natalità e a sostegno della genitorialità del Dipartimento per le politiche della famiglia, via Quattro novembre 144, 00187, ROMA.
Fonte normativaContributo a valere sulle risorse del “Fondo per la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati”, ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato dall’articolo 9 -bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
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Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2024, 16:16