Assegno di maternità

Ultima modifica 18 marzo 2021

L'assegno di maternità aiuta le madri non lavoratrici a sostenere le spese di crescita del figlio appena nato.
L'assegno spetta per ogni figlio nato, ( ad esempio: parto gemellare spettano due assegni) alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno. In quest'ultimo caso l'assegno spetta per la quota differenziale.
Dal 2000 è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purchè il minore on abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento.
Il minore deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio di Stato.
Cosa occorre
Possono beneficiare del contributo le madri con le seguenti caratteristiche
cittadine italiane;
cittadine comunitarie;
cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno
residenti nel territorio dello Stato italiano
con un reddito famigliare non superiore al valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISEE) come prevede la legge.
Tempi
La domanda per beneficiare dell'assegno di maternità deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio.


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