Ravvedimento Operoso

Ultima modifica 19 marzo 2021

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il Ravvedimento Operoso.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Ci sono tre tipologie di ravvedimento, diventate quattro con la Legge di Stabilità 2015:
1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
2.Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3.Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
4.Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso l’ufficio comunale che rimane a disposizione per il calcolo

 


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